CIRCOLARE N. 4 MARZO 2021

Oggetto: PRIME INDICAZIONI SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DEL DECRETO SOSTEGNI

Con il messaggio n. 1297/2021, l’Inps ha diramato le prime istruzioni operative sulle novità recate dal c.d. Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica in atto. Le novità operano sia sul fronte normativo che sul piano operativo: sono stati, infatti, rimodulati i trattamenti di Cigo e Cigd, assegno ordinario e Cisoa, mediante la rideterminazione del numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa e la differenziazione dell’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti, per i quali non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le settimane concesse dal Decreto Sostegni si sommano a quelle già disponibili ai sensi della Legge di Bilancio 2021, ma ciascun gruppo di settimane può essere utilizzato solo nel periodo previsto dalla norma di riferimento.

L’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale del Decreto Sostegni:
è possibile anche per i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza;
si applica ai lavoratori alle dipendenze al 23 marzo 2021.

Modalità di richiesta

Per le richieste delle nuove settimane previste dal Decreto Sostegni si deve utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.
Inoltre, per i trattamenti di Cigd relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti nuove causali:
“COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento”;
“COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Cigo da Cigs

Anche le imprese che al 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di Cigs, e che devono ulteriormente sospenderne il programma a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di Cigo, presentando domanda con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”.

Cisoa

Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. Tale nuovo periodo di trattamenti è aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021), ma ciascun periodo ha i propri riferimenti temporali entro i quali può essere utilizzato.
Con successivo messaggio, l’Inps fornirà istruzioni operative per l’invio delle domande.

Termini

Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal Decreto Sostegni devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate in aprile 2021 potranno essere trasmesse entro il 31 maggio 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Modalità di pagamento della prestazione

Rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Riguardo al pagamento diretto, è anche possibile l’anticipo del 40% da parte dell’Inps, come illustrato nel messaggio n. 2489/2020 e nella circolare n. 78/2020.
Sono state estese le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla Cigd, in precedenza limitato alle sole aziende plurilocalizzate. Quindi, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di Cigd decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.

Flusso telematico UniEmens-Cig

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”. I contenuti della modifica normativa e le conseguenti indicazioni operative saranno illustrati con apposita circolare.

Periodo non compreso dal 22 marzo 2021 al 31 marzo 2021 con copertura cassa integrazione

Stante quanto sopra riportato si precisa che, dopo una verifica di studio, per alcuni nostri clienti che hanno utilizzato l’ammortizzatore sociale con decorrenza dal 01 gennaio 2021 risulterebbero non coperti i periodi dal 22 marzo 2021 sino 31 marzo 2021.
Infatti

  • per chi è in cassa ininterrottamente dal 01 gennaio 2021 la dodicesima settima di cui alla legge di Bilancio termina il 21 marzo 2021.
  • per chi è in cassa ininterrottamente dal 04 gennaio 2021 la dodicesima settima di cui alla legge di Bilancio termina il 28 marzo 2021.

Considerando che gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Sostegni decorrono dal 01 Aprile 2021, a
seconda della situazione in cui l’azienda ricade, vi è un periodo nel quale non potrà essere utilizzato lo
strumento della cassa integrazione, allo stato attuale delle normative emesse.
A copertura delle giornate non ricomprese dagli ammortizzatori sociali, potranno essere utilizzate
ferie/permessi residui al 31 marzo 2021.
In mancanza di ore di ferie/permessi ovvero qualora il lavoratore, nel caso di ore di ferie/permessi dell’anno
in corso, non voglia essere anticipata tale retribuzione, Vi chiediamo di contattare lo studio per poter
consigliare il trattamento da utilizzare.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.