CIRCOLARE N. 5 MARZO 2021

Oggetto: Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti per COVID-19, DAD o quarantena dei figli

L’Inps, con messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime informazioni sul congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da Sars COVID-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi, come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, D.L. 30/2021.

In attesa che sia emanata la circolare contenente le istruzioni operative, viene precisato che il congedo può essere fruito nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021. Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

L’Istituto, infatti, sta adeguando le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite al nuovo congedo.

È, comunque, già possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’Inps.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.

Vi riportiamo qui di seguito il testo del messaggio INPS.

  1. Premessa
    L’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.
    Con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in materia, a cui seguiranno le indicazioni operative contenute nella circolare di prossima pubblicazione.
  2. Platea dei destinatari
    Il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
    Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
    Per queste due categorie di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo in argomento saranno gestite dall’INPS.
    Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
    Il congedo di cui trattasi è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.
  3. Requisiti per la fruizione del congedo per figli senza disabilità grave
    Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
    a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
    b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
    c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
    d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
    e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    1) l’infezione da SARS Covid-19;
    2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
    3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.
  4. Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave
    Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
    Pertanto, per ottenere il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
    a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
    b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
    c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
    d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    1) l’infezione da SARS Covid-19;
    2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
    3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
    4) la chiusura del centro assistenziale diurno.
  5. Durata del congedo
    Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
    Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.
  6. Domanda del congedo
    L’Istituto sta adeguando le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite al
    nuovo congedo.
    È, comunque, già possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro,
    regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS.
    Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande,
    che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.

Oggetto: D.L. 30/2021: bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori.

L’Inps, con messaggio n. 1296 del 26 marzo 2021, ha offerto indicazioni in merito alla possibilità per i genitori,
introdotta dal D.L. 30/2021, di richiedere fino al 30 giugno 2021 uno o più bonus per l’acquisto di servizi di
baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14, in caso di quarantena
da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano
chiusi. Tale bonus è riservato unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
– iscritti alla Gestione separata;
– lavoratori autonomi iscritti all’Inps;
– personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti
categorie: medici, infermieri (inclusi ostetrici); tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia
medica; operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

Nel rinviare alla circolare di prossima pubblicazione per maggiori dettagli relativi alle caratteristiche della
prestazione, l’Istituto comunica che sta provvedendo all’adeguamento delle procedure amministrative e
informatiche per consentire la presentazione delle domande: con successivo messaggio comunicherà il rilascio
del nuovo sistema per la presentazione delle domande.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.