
Dimissioni per fatti concludenti: indicazioni dell’INL e modello di comunicazione
NEWS DEL 24 GENNAIO 2025
Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 203/2024 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, in collaborazione con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro.
In base a quanto previsto dal Collegato Lavoro, il datore di lavoro è obbligato a notificare l’assenza ingiustificata del lavoratore alla sede territoriale dell’Ispettorato competente, determinata in base al luogo in cui si svolge il rapporto di lavoro. Tale comunicazione è necessaria solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda contestare formalmente l’assenza ingiustificata, dopo aver verificato che il periodo di assenza superi il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato o, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, che siano trascorsi almeno 15 giorni.
La comunicazione, preferibilmente da inviare tramite PEC all’indirizzo istituzionale della sede ITL competente, deve contenere tutte le informazioni disponibili sul lavoratore, comprese generalità, contatti telefonici ed email. A supporto, la nota INL include un modello standardizzato di comunicazione, pensato per uniformare le modalità operative e facilitare l’adempimento.
Una volta ricevuta la comunicazione, gli ITL potranno avviare verifiche per accertare la veridicità dei fatti segnalati, avvalendosi anche di informazioni già in loro possesso o raccogliendo elementi da colleghi del lavoratore o da altre persone in grado di fornire riscontri utili. Lo scopo è verificare se il lavoratore abbia effettivamente cessato di presentarsi al lavoro senza possibilità di comunicare la propria assenza. Questi accertamenti devono essere condotti rapidamente e comunque conclusi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Decorsi i termini previsti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva e inviata la comunicazione all’Ispettorato, il datore di lavoro può procedere alla formalizzazione della cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, il rapporto non si considera risolto se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare la propria assenza per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore (ad esempio, per ricovero ospedaliero). In tal caso, il lavoratore non è tenuto a giustificare le ragioni dell’assenza, ma solo l’impossibilità di comunicarle o, in alternativa, la prova di averlo fatto.
Se il lavoratore fornisce questa prova o se l’ITL accerta che la comunicazione del datore di lavoro non è veritiera, la risoluzione del rapporto non avrà effetto. In questo caso, l’Ispettorato notificherà l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, che potrà ottenere il ripristino del rapporto di lavoro qualora fosse già stata comunicata la cessazione tramite modello Unilav, sia al datore di lavoro, preferibilmente utilizzando la PEC per rispondere alla comunicazione ricevuta.
Al contrario, se il lavoratore non fornisce giustificazioni valide o non dimostra l’impossibilità di comunicare, il rapporto si considera risolto. Tuttavia, le ragioni che hanno determinato l’assenza (come ad esempio il mancato pagamento degli stipendi) potrebbero configurare una giusta causa per dimissioni, sulla quale l’ITL informerà il lavoratore circa i diritti correlati.
Link alla comunicazione: STUDIO DIMATTEO – (04) NEWS IN PILLOLE 24012025 (ALLEGATO 2)