Contributo aggiuntivo NASpI nei rinnovi di contratti stagionali

NEWS DEL 10 FEBBRAIO 2025
Con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, l’INPS ha chiarito che, in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della Legge n. 160/2019, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale NASpI e del relativo aumento per ogni rinnovo continua ad applicarsi sia ai lavoratori stagionali assunti a termine per attività previste dal D.P.R. 1525/1965 sia ai contratti a tempo determinato stipulati a partire dal 1° gennaio 2020 per attività stagionali definite da avvisi comuni e contratti collettivi nazionali firmati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.
L’INPS richiama a tal proposito la circolare n. 91/2020.
Di conseguenza, tali lavoratori devono continuare a essere identificati nel flusso UniEmens con la qualifica 3 uguale a “G”, indicante “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.

Link alla comunicazione: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.messaggio-numero-483-del-07-02-2025_14821.html