CIRCOLARE N. 3 APRILE 2023

CAPITOLO 1

SMART WORKING: NOVITÀ PER FRAGILI E GENITORI UNDER 14

Si informano i Signori Clienti che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2023 la L. 14/2023, di conversione in legge del D.L. 198/2022, c.d. Milleproroghe. In materia di smart working, in sede di conversione in legge sono stati prorogati i regimi speciali per lavoratori fragili (articolo 9, comma 4-ter) e genitori di figli under 14 e lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid (articolo 9, comma 5-ter).

Smart working per soggetti fragili
È stato prorogato al 30 giugno 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022. La modalità di lavoro agile deve essere assicurata anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Proroga smart working genitori under 14
È stato prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto per i lavoratori subordinati del settore privato, genitori di figli under 14, allo svolgimento della prestazione in modalità di smart working, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Tale diritto inoltre spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (articolo 90, D.L. 34/2020).
CAPITOLO 2

NOVITÀ IN TEMA DI SOMMINISTRAZIONE

In sede di conversione in legge del Decreto c.d. Milleproroghe, è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2025 la vigenza dell’articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Fino a tale nuova scadenza sarà dunque possibile, per le aziende utilizzatrici che abbiano stipulato con l’agenzia di somministrazione un contratto di somministrazione a tempo determinato, impiegare in missione per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi il medesimo lavoratore somministrato, purché l’agenzia abbia loro comunicato l’assunzione di tale lavoratore a tempo indeterminato, senza che ciò determini la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra utilizzatore e lavoratore somministrato.

CAPITOLO 3

BONUS CARBURANTE IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

Il buono carburante fino a 200 euro è esente fiscalmente, ma non contributivamente
Si comunica che la L. 23/2023, di conversione del D.L. 5/2023, ha previsto che l’esonero fino a 200 euro per i buoni carburante sia valido solo fiscalmente e non contributivamente. Infatti, il comma 1, articolo 1, del Decreto attualmente in vigore e oggetto di conversione recita: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.”
CAPITOLO 4

NUOVE REGOLE PER I FLUSSI DI INGRESSO

Si informano i Signori Clienti che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59/2023 il D.L. 20/2023, che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.
Relativamente ai flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, si prevede (articolo 1) che, per il periodo 2023–2025, le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale e autonomo saranno definite non più solo per 1 anno ma per 1 triennio, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovo per i propri cittadini “campagne mediatiche” sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.
Si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane (articolo 2) e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale.
In particolare, allo scopo di rendere effettivo il termine previsto per il suo rilascio, anche stagionale, si prevede che, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, lo sportello unico per l’immigrazione rilascia in ogni caso il nulla osta al lavoro, anche se non sono state acquisite, in fase istruttoria, dalla questura competente, le informazioni su eventuali elementi ostativi al rilascio del nulla osta al lavoro.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.
Si prevede inoltre che in relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate (presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa) è demandata ai professionisti di cui all’articolo 1, L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Sono previsti ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro.
I rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di 3 anni, anziché 2 come oggi.
I datori di lavoro che hanno presentato regolare domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l’assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.
L’INL, con nota 2066 del 21 marzo 2023, è intervenuto sul tema, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure di rilascio del nullaosta al lavoro, ai soggetti cui sono demandate le verifiche, alla capacità economica del datore di lavoro, alla verifica della congruità del numero di richieste presentate, all’asseverazione e protocolli d’intesa tra Ministero e organizzazioni dei datori di lavoro.

Chiarimenti del Ministero dell’interno sul portale telematico
Si segnala inoltre che il Ministero dell’interno, con la circolare n. 1212/2023, ha reso noto che è stato semplificato il meccanismo di accesso al portale informatico dedicato (ALI).
Ciascun richiedente può presentare 1 o più domande, accedendo tramite SPID e selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (ad esempio stagionale, subordinato, etc.).
Non è più necessario fare richiesta di profilazione alla prefettura e non c’è più limite massimo di domande.
Il sistema informatico profila automaticamente soltanto i seguenti operatori:
• le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Mlps il protocollo d’intesa, di cui all’articolo 44, comma 5, D.L. 73/2022, convertito dalla L. 122/2022, in ragione della prevista procedura semplificata;
• le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, di cui all’articolo 6, punto 4, decreto flussi 2022, per il rispetto della predetta disposizione;
• gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Mlps ai sensi dell’articolo 13, L. 152/2001 e del conseguente D.M. 193/2008, tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

CAPITOLO 5

TIROCINI FRAUDOLENTI. LE PRECISAZIONI DELL’INL IN TEMA DI RICORSO

Al fine di prevenire l’impiego distorto del tirocinio, che come è noto è un percorso formativo finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale e non è un rapporto di lavoro subordinato, la Legge di Bilancio 2022 è intervenuta abrogando la previgente disciplina e ha introdotto il reato di tirocinio fraudolento. Più nello specifico la norma prevede che il tirocinio non possa essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente e prevede la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento. L’INL aveva già chiarito, con nota n. 530/2022, che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l’adozione della prescrizione obbligatoria ex articolo 20, D.Lgs. 758/1994, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.
Diversamente, il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta una possibilità riservata esclusivamente e giudizialmente al solo tirocinante, su domanda dello stesso.
Ulteriormente poi lo stesso Ispettorato, con nota n. 1451/2022, ha precisato, con riferimento ai profili previdenziali e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.
In linea generale, nei casi di verbali che abbiano a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, è ammessa la possibilità di ricorrere al Comitato per i rapporti ma, viene precisato nella nota INL n. 453/2023, che il provvedimento amministrativo di prescrizione per utilizzo fraudolento del tirocinio, sia comunque sottratto al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro.
Come noto, tale strumento rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell’INL e atti di accertamento degli enti previdenziali e assicurativi, che abbiano a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.
Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.
Pertanto al contravventore che non intenda ottemperare, in quanto ritenuta indebita, alla prescrizione impartita dal personale ispettivo non resterà altro rivolgersi all’autorità giudiziaria.

CAPITOLO 6

PENSIONE CON QUOTA 103

Si comunica che l’Inps, con circolare n. 27/2023, ha illustrato le novità relative a quota 103.
Tale modalità di accesso anticipato alla pensione si caratterizza per i seguenti requisiti:
• requisito anagrafico di 62 anni;
• requisito contributivo di 41 anni.
Entrambi i requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2023; una volta raggiunti si potrà andare in pensione con quota 103 anche dopo il 2023.
Con tale modalità di accesso pensionistico è introdotto un tetto all’importo del trattamento pensionistico. Infatti, si prevede che la prestazione sia erogata in misura non superiore a 5 volte il trattamento minimo (circa 2.818,70 euro lordi mensili) fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni fino a dicembre 2024 e collegata alla variazione dell’aspettativa di vita. Se l’importo della pensione risultasse superiore, la differenza tra le 5 volte il trattamento minimo e la somma ulteriore, perequata nel tempo, sarà attribuita al momento del compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

CAPITOLO 7

PENSIONE ANTICIPATA C.D. OPZIONE DONNA

Con la circolare n. 25/2023, l’Inps ha fornito le istruzioni in tema di pensione anticipata c.d. opzione donna per come prevista dalla legge di bilancio 2023, per i profili relativi ai destinatari della norma, ai requisiti e alle condizioni richiesti, alla decorrenza del trattamento pensionistico e alle modalità di presentazione della domanda.

Destinatari: requisiti e condizioni
La norma vale per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni previste. Il requisito anagrafico è ridotto di 1 anno per figlio nel limite massimo di 2 anni. La riduzione si applica in favore delle licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, anche in assenza di figli (58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022). Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
Le lavoratrici conseguono la pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e purché si trovino in almeno 1 delle seguenti condizioni alla data di presentazione della domanda di pensione:
• assistono (il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza), alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi continuativi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
• hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
• sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo al momento della presentazione della domanda un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa (il licenziamento deve essere stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e le lavoratrici non devono aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento).

Decorrenza del trattamento pensionistico
Alla pensione anticipata c.d. opzione donna si applicano le disposizioni in materia di c.d. finestra mobile. Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:
• 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
• 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni previste alla data di presentazione della domanda.

Domanda di pensione
Le lavoratrici, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, devono presentare la domanda di pensionamento e allegare, ove richiesto, la relativa documentazione.
La domanda può essere oggetto di rinuncia.

CAPITOLO 8

CODICI TRIBUTO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE

Con risoluzione n. 16/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, L. 197/2022. La norma prevede, in sintesi, che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, L. 287/1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, alle condizioni indicate, tra le quali il limite di reddito.
Per consentirne il versamento, tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
• “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
• “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
• “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
• “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
• “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Tali codici tributo sono esposti in F24 nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

CAPITOLO 9

NASPI PER LAVORATORE PADRE CHE HA FRUITO DEL CONGEDO DI PATERNITÀ

Il D.Lgs. 105/2022 ha apportato modificazioni, tra le altre, al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui D.Lgs. 151/2001, introducendo, in particolare, dopo l’articolo 27, l’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio”, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico. Le disposizioni in argomento sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Inps con la circolare n. 122/2022. Con circolare n. 32/2023, l’Inps fornisce ora istruzioni in materia di accesso alla NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) del D.Lgs. 151/2001.

L’Inps rende noto che, su concorde avviso del Ministero del lavoro, la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

Prima delle modificazioni apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico dal D.Lgs. 105/2022, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre, ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”. A seguito delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.Lg. 151/2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
Per tali motivi, le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare in trattazione, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede Inps territorialmente competente.