Rimborsi delle spese sostenute dal dipendente per la ricarica elettrica del veicolo assegnato in uso promiscuo: chiarimenti AdE

NEWS DEL 13 SETTEMBRE 2023
L’Agenzia ritiene che l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore che, come tale, costituisce, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, a eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa. Pertanto, l’Agenzia ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

Link all’articolo completo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5476626/Risposta+n.+421_2023.pdf/bda96fa6-1db0-14e4-0379-897c2a396012