Orario di lavoro: tutto il tempo trascorso in azienda deve essere retribuito

NEWS DEL 29 MAGGIO 2024

Anche i cinque minuti giornalieri che intercorrono tra la timbratura del cartellino e l’effettiva accensione del computer sono tempo effettivo di lavoro e, come tali, vanno retribuiti. Lo stesso discorso vale anche per i cinque minuti che decorrono dal completamento della procedura di spegnimento del terminale fino alla timbratura d’uscita.

Il principio, già affermato in precedenza, viene ora ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14848 del 28 maggio 2024.

La Corte di appello di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni dipendenti di una società di telecomunicazioni, aveva dichiarato il loro diritto a ricevere la retribuzione dei cinque minuti giornalieri, in entrata e in uscita, intercorrenti dalla timbratura del cartellino all’effettivo inizio o termine dell’attività lavorativa.

Contro tale decisione, la società ha proposto ricorso per Cassazione adducendo un’errata e contraddittoria interpretazione dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2003, con specifico riferimento ai presupposti che consentono di definire il tempo che il dipendente mette a disposizione dell’azienda come orario di lavoro. Praticamente secondo la società mancava l’elemento fondamentale del potere gerarchico o direttivo sui dipendenti.

La suprema Corte ha condiviso la conclusione già raggiunta dalla Corte d’appello in linea con la normativa sull’orario di lavoro, vale a dire con il decreto legislativo n. 66/2003 e le direttive comunitarie n. 93/104 e 203/88, secondo cui il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.

La Cassazione ricorda dunque che è rilevante non solo il tempo della prestazione effettiva ma anche quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro. Per questo, è definito orario di lavoro l’arco temporale trascorso dal lavoratore all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle proprie mansioni, a meno che il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico.

Nel caso in esame, i giudici hanno dunque considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall’ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui i lavoratori sono tenuti all’inizio e al termine della giornata lavorativa.

E’ l’azienda infatti che ha deciso:
– come strutturare la propria sede;
– dove collocare la postazione di lavoro;
– il percorso da effettuare;
– le mansioni da effettuare solo tramite una postazione telematica;
– il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno;
– la procedura di accensione;
– i tempi necessari all’avvio del computer.
E’, infine, la società ricorrente che ha deciso che all’orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all’uso.