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Pubblicata la circolare con i chiarimenti in materia di welfare

NEWS DEL 7 AGOSTO 2023
L’Agenzia delle Entrate, fornisce gli attesi chiarimenti in merito alla previsione contenuta nell’articolo 40 del D.L. 48 ovvero l’estensione per il periodo di imposta 2023 della soglia di esenzione dei fringe benefit (ivi compresi i rimborsi per le spese sostenute per utenze domestiche di acqua, luce e gas) riconosciuti ai lavoratori dipendenti sino a 3.000,00 € a favore di coloro che hanno figli fiscalmente a carico.
La circolare chiarisce anzitutto che la condizione inerente al carico familiare debba essere rispettata alla data del 31 dicembre 2023, per cui in ipotesi di pregressa spettanza e fuoriuscita entro la fine del 2023, eventuali somme in precedenza trattate come esenti, debbano essere nuovamente oggetto di conguaglio in considerazione dell’assoggettamento alla soglia generale di 258,33 €.
La spettanza della maggiore soglia di esenzione è a favore di entrambi i genitori, e il concetto di carico si ritiene rispettato in via generale quando il figlio (ovvero i figli) rispettino i criteri dell’articolo 12, comma 2, Tuir, indipendentemente dalla ripartizione.
Viene poi considerato rispettato il concetto di carico familiare sia in caso di attrazione nel sistema delle detrazioni (figli di età superiore a 21 anni), così come dell’Assegno Unico e Universale (figli di età inferiore a 21 anni).
Per quanto concerne l’informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie (laddove presenti), la circolare 23/E precisa come tale adempimento possa essere successivo al riconoscimento dei fringe benefit, ed in ogni caso espletato entro l’anno 2023.

Link alla circolare della Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5476618/circolare_welfarerev+n.+23+del+1+agosto+2023.pdf/b9c33ddb-1838-ac3d-8355-5dd1332dd196