Novità in tema di contratto di prestazione occasionale per il lavoro accessorio (voucher)

NEWS DEL 6 SETTEMBRE 2023
L’Inps illustra le novità per gli utilizzatori di voucher che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Gli utilizzatori in oggetto, che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori a tempo indeterminato (per le modalità di computo della media occupazionale vale quanto specificato al paragrafo 6.2 della circolare Inps n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017), ammessi al nuovo regime sono esclusivamente quelli che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco 2007 di seguito indicati:
• 82.30.00: Organizzazione di convegni e fiere;
• 96.04.20: Stabilimenti termali;
• 93.21.01: Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
• 96.09.05: Organizzazione di feste e cerimonie.
Risulta comunque vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Gli utilizzatori in oggetto, a decorrere dall’anno civile 2023 (1° gennaio – 31 dicembre), possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale ed erogare compensi fino a 15.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori (la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per determinate categorie di prestatori).
Dal 9 agosto 2023 è possibile accedere al servizio Inps PrestO “Contratto di prestazione occasionale” con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, selezionabile da chi svolga quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 prima indicati.

Link alla comunicazione INPS: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.08.circolare-numero-75-del-03-08-2023_14245.html