Svolgere lavori socialmente utili è considerato rapporto di lavoro subordinato ?

NEWS DEL 24 MAGGIO 2023
L’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del D.Lgs. 468/1997, articolo 8 – poi riprodotto dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, articolo 4 – l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l’ente previdenziale erogatore dell’assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Lo stabilisce la Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 aprile 2023, n. 9683.