
Permessi ex L. 104/1992: l’Inps non può stabilire una scadenza al diritto
NEWS DEL 24 GENNAIO 2025
Con la sentenza n. 30628 del 28 novembre 2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto a usufruire dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 nasce al momento della presentazione della domanda amministrativa, previa verifica da parte dell’ente assicuratore della sussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa. Una volta accertato il diritto, la prestazione rimane valida fino a quando non intervengano modifiche che facciano venire meno i requisiti fondamentali per il suo riconoscimento.
In particolare, l’articolo 33 della Legge 104/1992 non attribuisce all’ente previdenziale la facoltà di limitare temporalmente il diritto, come invece previsto per altre prestazioni, ad esempio l’assegno ordinario di invalidità regolato dall’articolo 1, comma 7, della Legge 222/1984, che è specificamente legato a un periodo triennale. Tuttavia, la norma consente sia all’Inps sia al datore di lavoro di effettuare verifiche ordinarie per accertare il mantenimento dei requisiti necessari per il godimento del diritto.
In caso di eventi sopravvenuti che determinino il venir meno delle condizioni richieste, il diritto decade, come espressamente previsto dall’articolo 33, comma 7-bis. Di conseguenza, il godimento dei permessi rimane subordinato alla persistenza delle condizioni originarie, senza che l’Inps possa imporre autonomamente un termine alla validità del diritto.
Link alla comunicazione: STUDIO DIMATTEO – (04) NEWS IN PILLOLE 24012025 (ALLEGATO 3)